TESTO UNIFICATO
della Commissione

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, di seguito denominati «DAE», indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali ne è prevista la detenzione.
      2. La presente legge disciplina altresì i corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support Defibrillation (BLSD) per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida stabilite dall'accordo 27 febbraio 2003, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, nonché in conformità alle linee guida internazionali vigenti in materia.

Art. 2.
(Corsi di formazione e di addestramento).

      1. I corsi di cui all'articolo 1, comma 2, hanno l'obiettivo di permettere l'utilizzo e il funzionamento in piena sicurezza dei DAE sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio.

 

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      2. Le università, le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso che dispongono di una rete di formazione provvedono, previo accreditamento ai sensi del comma 3 e in collaborazione con le regioni, con le aziende sanitarie locali e ospedaliere e con le centrali operative del sistema di emergenza 118, alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2.

      3. I programmi di formazione e di addestramento, compresi quelli finalizzati all'aggiornamento delle competenze dei soccorritori non medici, e i criteri e le modalità per la verifica e la certificazione delle competenze acquisite, nonché per l'accreditamento dei soggetti che provvedono alla realizzazione dei corsi ai sensi del comma 2, sono definiti, secondo criteri di qualità, efficienza, economicità ed omogeneità, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.
(Certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE).

      1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata una certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE in ambiente extraospedaliero. La certificazione è nominativa, ha la durata di diciotto mesi e ha validità su tutto il territorio nazionale.

      2. Il rinnovo della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE deve avvenire entro sei mesi dalla data della sua scadenza, previa verifica del permanere delle necessarie competenze teoriche e pratiche. I corsi di formazione e di addestramento per il rinnovo della certificazione possono essere svolti, esclusivamente per la parte teorica, anche con metodologie di apprendimento a distanza.

 

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      3. Il possesso della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE è obbligatorio per qualunque soggetto non medico che li utilizzi.

Art. 4.
(Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD).

      1. In ogni regione e provincia autonoma è istituito, presso l'assessorato alla salute, il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD, di seguito denominato «registro», in cui sono iscritti i soggetti, residenti nella regione o nella provincia autonoma, in possesso della certificazione di cui all'articolo 3 e i soggetti abilitati, in base alla normativa regionale o provinciale vigente, allo svolgimento dei corsi di cui agli articoli 1 e 2.

      2. Il registro deve contenere: il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di conseguimento della certificazione.

Art. 5.
(Individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto).

      1. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di DAE, entro il limite complessivo, ivi comprese le eventuali minori entrate, di 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, con particolare riferimento ai seguenti:

          a) mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo delle capitanerie di porto e della polizia municipale, mezzi aerei adibiti al

 

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soccorso e al trasporto degli infermi, nonché tutti i mezzi di soccorso del sistena di emergenza 118;

          b) poliambulatori del Servizio sanitario nazionale, ambulatori di medici di medicina generale convenzionati e strutture socio-sanitarie autorizzate;

          c) grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi;

          d) istituti penitenziari, istituti penali per i minori e centri di permanenza temporanea e assistenza;

          e) strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali e grandi strutture commerciali e industriali;

          f) luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica o sportiva, agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico;

          g) strutture scolastiche e universitarie;

          h) farmacie.

      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 4.000.000 di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4.000.000 di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza 118).

      1. I DAE, esclusi quelli in possesso di privati cittadini per uso personale, devono

 

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essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118. A tal fine, al momento dell'acquisto, il fornitore o venditore comunica all'azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente. L'azienda sanitaria locale comunica tali dati alla centrale operativa del sistema di emergenza 118.

Art. 7.
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di DAE).

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

          «c-quater) le spese sostenute per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici extraospedalieri, fino a un importo di 1.000 euro;».

      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 7,7 milioni di euro per l'anno 2008 e in 4,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

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Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Abrogazione).

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è abrogato.

Art. 9.
(Disposizione finanziaria).

      1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatta eccezione per quelle degli articoli 5 e 7, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.